Nuove regole sull'uso delle DOP e IGP nell'etichettatura dei prodotti agroalimentari

Il quadro normativo relativo all'etichettatura e alla comunicazione commerciale dei prodotti DOP e IGP è stato recentemente aggiornato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) attraverso due documenti interpretativi: la circolare del 6 marzo 2026 sull'indicazione del produttore o dell'operatore in etichetta e i criteri aggiornati al 23 febbraio 2026 per l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nei prodotti composti o trasformati.

I. L'obbligo di indicazione del produttore o dell'operatore in etichetta

La circolare del 6 marzo 2026 chiarisce l'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, introducendo l'obbligo di indicare in etichetta il nome del produttore o dell'operatore responsabile del prodotto agricolo designato da DOP o IGP.

Tale indicazione deve comparire nello stesso campo visivo della denominazione geografica, ossia in una parte dell'imballaggio visibile da un unico angolo di osservazione. Il requisito può essere soddisfatto anche nella retro-etichetta, purché il consumatore possa visualizzare contemporaneamente il nome dell'operatore e la denominazione protetta.

Il documento chiarisce inoltre che il produttore deve essere un soggetto iscritto al sistema di controllo della relativa denominazione e che, nel caso di più produttori, può essere indicato uno solo tra quelli coinvolti nella filiera, in particolare quello responsabile della fase produttiva in cui il prodotto acquisisce le caratteristiche finali. In alternativa può essere indicato l'operatore responsabile della trasformazione sostanziale.

II. Applicazione ai prodotti venduti sfusi e periodo transitorio

La circolare si applica anche ai prodotti venduti sfusi, per i quali le informazioni possono essere fornite tramite cartelli o indicazioni poste in prossimità del prodotto.

È previsto un periodo transitorio che consente la commercializzazione fino a esaurimento delle scorte dei prodotti etichettati prima del 14 maggio 2026 e lo smaltimento delle etichette già stampate entro il 14 agosto 2026.

  • codice di riferimento o numero di tracciabilità;
  • paese di nascita dell’animale;
  • paese o paesi di allevamento;
  • paese di macellazione;
  • numero di autorizzazione del macello;
  • stabilimento di sezionamento.
III. Utilizzo del riferimento a DOP e IGP nei prodotti composti o trasformati

Parallelamente, il MASAF ha aggiornato i criteri per l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati.

In tali casi il riferimento alla denominazione protetta è consentito solo previa autorizzazione ministeriale e a condizione che l'ingrediente DOP o IGP conferisca una caratteristica essenziale al prodotto e che non siano presenti ingredienti comparabili sostitutivi. Inoltre, la percentuale dell'ingrediente certificato deve essere indicata in etichetta.

IV. Regole di presentazione grafica

La normativa stabilisce precise regole di presentazione grafica per evitare che il consumatore possa confondere il prodotto trasformato con un prodotto DOP o IGP.

La denominazione protetta deve essere chiaramente riferita all'ingrediente utilizzato e deve comparire con caratteri di dimensioni inferiori rispetto alla denominazione di vendita del prodotto o al marchio aziendale. È inoltre vietato utilizzare i loghi ufficiali dell'Unione europea o i loghi della denominazione registrata, mentre è possibile riportare traduzioni della denominazione in altre lingue dell'Unione europea nel rispetto di specifiche condizioni.

V. Obblighi di tracciabilità e documentazione

Gli operatori autorizzati devono garantire la tracciabilità dell'ingrediente certificato, acquistandolo esclusivamente da fornitori sottoposti a controllo ufficiale e mantenendo registrazioni che dimostrino la corrispondenza tra le quantità di ingrediente DOP o IGP acquistate e quelle effettivamente utilizzate nel prodotto trasformato.

Devono inoltre conservare documentazione tecnica sul prodottoregistrare mensilmente le quantità prodotte e stoccare separatamente l'ingrediente certificato prima della trasformazione.

VI. Conclusione

Nel loro insieme, queste disposizioni rafforzano il sistema di tutela delle indicazioni geografiche, migliorando la trasparenza per i consumatori e prevenendo l'uso improprio o ingannevole delle denominazioni DOP e IGP nei prodotti agroalimentari.


Muraro Alessandra 22 March 2026


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