Moldavia: dal 10 agosto 2026 l'origine dell'alimento va indicata anche sul cartellino del prezzo


Dal 10 agosto 2026 in Moldavia sono in vigore nuove disposizioni che rafforzano la trasparenza sull'origine degli alimenti venduti al dettaglio. La novità: l'indicazione del Paese di origine non basta più sulla confezione, va riportata anche sul cartellino del prezzo o su un avviso collocato immediatamente accanto al prodotto. La misura deriva dalle modifiche alla Legge n. 231/2010 sul commercio interno ed è gestita dall'Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), l'autorità nazionale per la sicurezza alimentare moldava.

Perché la riforma

L'obiettivo dichiarato da ANSA è duplice: garantire informazioni chiare, corrette e trasparenti sull'origine degli alimenti e rafforzare la tracciabilità lungo la catena di distribuzione. Il Parlamento moldavo, nel presentare il progetto nel febbraio 2026, aveva richiamato il fenomeno del cosiddetto "branding pseudo-locale": prodotti importati commercializzati con nomi, immagini o elementi grafici che suggeriscono al consumatore un'origine moldava non reale. L'indicazione a scaffale nasce per ridurre questa asimmetria informativa.


 Le regole per i diversi tipi di alimento

Per i prodotti preimballati, quando l'indicazione del Paese d'origine è obbligatoria ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 279/2017 (oppure quando il produttore la fornisce volontariamente), il commerciante deve riportarla anche sul cartellino del prezzo, identica a quella in etichetta.


Per gli alimenti non preimballati, per quelli confezionati nel punto vendita su richiesta del consumatore e per i preimballati destinati alla vendita diretta, l'indicazione sul cartellino deve basarsi sui documenti commerciali e di tracciabilità relativi allo specifico lotto in vendita.


 Come va scritta l'indicazione di origine

Il nome del Paese va scritto per esteso. La bandiera nazionale può essere aggiunta come elemento grafico, ma non può sostituire il nome del Paese: usare solo il simbolo grafico non è consentito. I caratteri devono avere un'altezza minima di 0,3 centimetri (3 millimetri).


Chi è soggetto all'obbligo

Gli obblighi riguardano le unità commerciali al dettaglio appartenenti alle categorie B, C e D individuate nell'allegato n. 5 della Legge n. 231/2010. La stessa logica si applica alle vendite online: nel commercio a distanza di alimenti, l'informazione sull'origine deve essere resa disponibile al consumatore prima dell'acquisto, insieme a denominazione, ingredienti, allergeni, quantità netta e altre informazioni obbligatorie.


Controlli e sanzioni

Dal 10 agosto 2026 il rispetto delle nuove regole è sottoposto ai controlli ufficiali degli ispettori ANSA. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 273, punto 6¹, del Codice contravvenzionale moldavo n. 218/2008: tra 60 e 90 unità convenzionali per la persona responsabile, tra 120 e 240 unità convenzionali per la persona giuridica.


Un quadro normativo che si avvicina a quello UE

La riforma si inserisce in un percorso di progressivo avvicinamento della normativa moldava a quella europea sull'informazione alimentare: la documentazione governativa moldava richiama esplicitamente il rapporto tra la Legge n. 279/2017 e il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Per le aziende che esportano in Moldavia, la novità comporta un controllo aggiuntivo: verificare che l'origine indicata a scaffale corrisponda esattamente a quella in etichetta e sia supportata dalla documentazione di tracciabilità del lotto.


Se la tua azienda esporta prodotti alimentari in Moldavia o in altri mercati extra-UE e ha bisogno di orientarsi tra normative nazionali e internazionali su etichettatura e origine, richiedi una consulenza personalizzata a Interlabeling. 👉


 Contattaci

Muraro Alessandra 24 August 2026


scopri i nostri corsi

CORSI LIVE
CORSI ON DEMAND