MOCA: nuove spinte europee sulla sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti


I. L'obbligo di indicazione del produttore o dell'operatore in etichetta

Il briefing dell’EPRS del febbraio 2026 fotografa un problema strutturale: i materiali e oggetti a contatto con alimenti (FCM/MOCA) contengono migliaia di sostanze chimiche e la migrazione verso il cibo è un fenomeno reale, favorito soprattutto da alte temperature, tempi lunghi di contatto e determinate matrici alimentari. Il documento sottolinea che questa esposizione può contribuire al carico complessivo di sostanze pericolose, incluse quelle con proprietà di interferenza endocrina, cancerogene o tossiche per la riproduzione. 

Il nodo politico-regolatorio evidenziato dall’Europarlamento è che la disciplina UE resta solo parzialmente armonizzata: la cornice generale è data dal regolamento (CE) n. 1935/2004 e dalle GMP del regolamento (CE) n. 2023/2006, ma misure UE pienamente armonizzate esistono solo per quattro famiglie di materiali: plastiche, ceramiche, film di cellulosa rigenerata e materiali attivi/intelligenti. Per carta, cartone, inchiostri, rivestimenti, gomma, metalli e altri materiali prevalgono ancora regole nazionali, con frammentazione, incertezza e livelli di controllo non uniformi. 

Il briefing segnala anche una criticità tecnica ormai centrale: la normativa e le valutazioni del rischio sono state costruite soprattutto sulle sostanze intenzionalmente aggiunte, mentre restano più difficili da presidiare le NIAS, cioè le sostanze non intenzionalmente aggiunte, comprese impurità, prodotti di reazione e di degradazione. La valutazione della Commissione del 2022, richiamata dall’EPRS, ha infatti concluso che il sistema è solo parzialmente efficace, con gap su enforcement, documentazione di filiera, NIAS, esposizioni combinate e materiali innovativi. 

Il Parlamento europeo viene presentato come motore di un irrigidimento del quadro: ha sostenuto il divieto del BPA negli imballaggi alimentari e ha inciso anche sul bando dei PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti previsto dal nuovo regolamento sugli imballaggi. Nel briefing emerge chiaramente la direzione politica: più armonizzazione, più trasparenza, limiti di migrazione più coerenti, test più uniformi e maggiore tutela del consumatore. 


II. MOCA, l’Europa accelera: più sicurezza, meno frammentazione

Il Parlamento europeo ha acceso di nuovo i riflettori sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, i cosiddetti MOCA: imballaggi, stoviglie, utensili, macchinari e superfici che entrano in contatto con il cibo lungo tutta la filiera. Il tema è tutt’altro che tecnico, perché molte sostanze presenti in questi materiali possono migrare negli alimenti. 

Secondo il briefing EPRS del 2026, il problema non riguarda solo la plastica: anche inchiostri, adesivi, rivestimenti, gomma, carta e metalli possono contribuire all’esposizione chimica dei consumatori. I casi più discussi restano BPA, ftalati e PFAS, sostanze associate a rischi sanitari che l’Unione europea sta progressivamente restringendo. 

L’attuale sistema europeo poggia sul regolamento quadro 1935/2004 e sulle buone pratiche di fabbricazione del regolamento 2023/2006. Tuttavia, solo poche categorie di materiali sono armonizzate a livello UE, mentre per molte altre continuano a valere regole nazionali diverse. È proprio questa frammentazione che il Parlamento chiede di superare. 

Il messaggio politico è netto: servono regole più chiare, controlli più efficaci, maggiore presidio delle sostanze non intenzionalmente aggiunte e obblighi informativi più robusti lungo la filiera. In parallelo, l’UE ha già compiuto passi importanti, come il regolamento 2024/3190 sul BPA e la stretta sui PFAS negli imballaggi alimentari. 

III. Analisi degli obblighi normativi sui MOCA in Europa

In Europa l’obbligo-cardine è il requisito di sicurezza del regolamento (CE) n. 1935/2004: i MOCA, in condizioni normali o prevedibili d’uso, non devono trasferire componenti agli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana, modificare in modo inaccettabile la composizione del cibo o peggiorarne le caratteristiche organolettiche. La Commissione europea riassume il regolamento come base comune per tutti i materiali immessi sul mercato UE. 

A questo si aggiunge l’obbligo di buone pratiche di fabbricazione previsto dal regolamento (CE) n. 2023/2006, che si applica ai settori e alle fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione dei MOCA. Le GMP richiedono sistemi di assicurazione e controllo qualità, oltre a documentazione adeguata, così da dimostrare che il processo produttivo è sotto controllo. 

Un ulteriore pilastro è la tracciabilità: per i MOCA devono esistere misure che consentano di identificare i flussi di fornitura e, se necessario, ritirare prodotti difettosi o informare il pubblico. La logica è quella del “one step back, one step forward”, cioè sapere da chi si è ricevuto il materiale e a chi lo si è ceduto. 

Sul piano documentale, la dichiarazione di conformità non vale indistintamente per ogni MOCA, ma è espressamente richiesta per i materiali coperti da misure specifiche UE, come le plastiche. La Commissione ricorda che, per la plastica, lungo la supply chain fino al dettaglio escluso, devono circolare dati adeguati sulla composizione e una DoC che consenta all’operatore successivo di verificare l’uso corretto e la conformità. 

Per le plastiche, il regolamento (UE) n. 10/2011 introduce una lista positiva di sostanze autorizzate, restrizioni d’uso e limiti di migrazione; la Commissione evidenzia che la conformità va verificata anche mediante prove di migrazione in condizioni standardizzate. Per la plastica riciclata, il regolamento (UE) 2022/1616 richiede tecnologie e processi autorizzati o ammessi, registrazione e documentazione delle installazioni e dei flussi di riciclo.

Sul fronte delle sostanze, il regolamento (UE) 2024/3190 ha introdotto il nuovo quadro restrittivo su BPA e altri bisfenoli, entrato in vigore a fine 2024 e applicabile dal 2025, con un bando molto ampio in diversi MOCA e periodi transitori per alcune applicazioni. 

Per i MOCA non ancora a contatto con gli alimenti al momento della vendita, la regola UE è che devono riportare la dicitura “per contatto con alimenti” oppure il simbolo bicchiere e forchetta, salvo che la destinazione alimentare sia già evidente per natura del prodotto. Devono inoltre essere fornite, ove necessarie, istruzioni o precauzioni per l’uso sicuro. (EUR-Lex)

Per i materiali attivi e intelligenti esistono poi obblighi aggiuntivi di etichettatura, compresa l’identificazione delle parti non commestibili quando il materiale è già a contatto con l’alimento.

IV. Analisi degli obblighi normativi sui MOCA in Italia

In Italia il quadro nazionale si innesta sulla disciplina UE. Il Ministero della Salute riepiloga che i MOCA devono rispettare il regolamento quadro 1935/2004 e le GMP del regolamento 2023/2006; inoltre, per la messa sul mercato, ciascun MOCA deve essere accompagnato da una Dichiarazione di Conformità redatta da produttori, trasformatori o importatori, con indicazioni anche sulle modalità d’impiego e sulle eventuali limitazioni d’uso. La DoC accompagna il prodotto lungo tutte le fasi commerciali, tranne il dettaglio; per le ceramiche, invece, deve accompagnare il prodotto anche al dettaglio. 

Sempre secondo il Ministero, in assenza di misure specifiche UE, in Italia continuano ad applicarsi norme nazionali, soprattutto il D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche, che disciplina in particolare plastica non armonizzata, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro e acciaio inox, basandosi su liste positive e condizioni d’uso. A questi si aggiungono provvedimenti specifici per banda stagnata, banda cromata verniciata, ceramica e alluminio. 

Sul versante dei controlli, il Ministero collega i MOCA al regolamento (UE) 2017/625 e al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 per i controlli ufficiali, mentre il d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione di numerose regole europee in materia di MOCA.

Sul mercato italiano valgono in sostanza gli stessi principi UE: i MOCA sono riconoscibili dal simbolo bicchiere e forchetta oppure dalla dicitura “per alimenti”, salvo i casi in cui la destinazione al contatto alimentare sia evidente, come posate, bicchieri o macchine da caffè. Inoltre, la documentazione di conformità deve riportare modalità d’impiego e limitazioni d’uso, che hanno una funzione pratica anche di etichettatura tecnica e informazione lungo la filiera.

V. Articolo unico: Europarlamento, MOCA ed etichettatura

Il briefing del Parlamento europeo del febbraio 2026 manda un segnale preciso all’industria alimentare e del packaging: i materiali e oggetti a contatto con gli alimenti non sono più una materia di nicchia, ma un tema centrale di salute pubblica, trasparenza di filiera e regolazione del mercato interno. L’attenzione non riguarda solo la plastica, ma tutto l’ecosistema dei MOCA: imballaggi, stoviglie, utensili, rivestimenti, inchiostri, adesivi, attrezzature e superfici che accompagnano il cibo dalla produzione al consumo.

Secondo l’EPRS, il punto critico è la migrazione di sostanze chimiche dal materiale all’alimento. La letteratura scientifica richiamata nel briefing conferma che il fenomeno è frequente e può aumentare con il calore, con tempi lunghi di contatto o con specifici alimenti. Le sostanze maggiormente al centro del dibattito regolatorio sono bisfenoli, ftalati e PFAS, anche perché l’esposizione reale dei consumatori non è quasi mai limitata a una singola fonte.

Sul piano normativo, l’Europa parte da due pilastri. Il primo è il regolamento (CE) n. 1935/2004, che impone che i MOCA, in condizioni d’uso normali e prevedibili, non rilascino sostanze in quantità tali da compromettere la salute, alterare la composizione dell’alimento o peggiorarne le caratteristiche organolettiche. Il secondo è il regolamento (CE) n. 2023/2006, che obbliga gli operatori ad applicare buone pratiche di fabbricazione, sistemi di qualità e documentazione idonea.

Per le imprese questo significa, in concreto, quattro doveri permanenti. Primo: progettare e fabbricare MOCA sicuri, verificando la conformità del materiale in relazione all’uso previsto. Secondo: mantenere la tracciabilità dei prodotti e dei flussi commerciali, così da poter identificare fornitori e clienti e gestire eventuali richiami. Terzo: predisporre la documentazione tecnica di supporto e, nei casi previsti dalla normativa specifica, la dichiarazione di conformità. Quarto: applicare correttamente le regole settoriali per materiali particolari, come plastica, plastica riciclata, ceramica o materiali attivi e intelligenti. (EUR-Lex).

L’etichettatura resta uno degli obblighi più visibili ma spesso anche uno dei più sottovalutati. In UE, i MOCA venduti non ancora a contatto con alimenti devono riportare la dicitura “per contatto con alimenti” oppure il simbolo bicchiere-forchetta, salvo che la loro funzione sia già evidente. Devono inoltre comparire, quando servono, le istruzioni e le precauzioni per l’uso sicuro. Questo punto è fondamentale soprattutto per gli articoli che possono essere usati impropriamente dal consumatore o dall’utilizzatore professionale.

Nel caso italiano, il quadro è ancora più operativo. Il Ministero della Salute ricorda che ogni MOCA immesso sul mercato deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità rilasciata da produttori, trasformatori o importatori, contenente anche le modalità d’impiego e le limitazioni d’uso; la dichiarazione accompagna il prodotto in tutta la filiera commerciale, escluso il dettaglio, con l’eccezione delle ceramiche, per le quali resta necessaria anche nella vendita al consumatore.

L’Italia mantiene poi un corpus nazionale importante per i materiali non coperti da armonizzazione UE completa, a partire dal D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche, che continua a regolare vari materiali mediante liste positive e condizioni tecniche d’impiego. Per le imprese italiane, quindi, la compliance MOCA non può fermarsi al solo diritto europeo: va sempre verificata anche la disciplina nazionale applicabile al materiale concreto.

Il messaggio finale del briefing europeo è chiaro: l’Unione si sta muovendo verso una stagione più severa e più omogenea. Il divieto ampio sul BPA, la pressione politica sui PFAS e la spinta verso una revisione complessiva delle regole indicano che il futuro dei MOCA sarà segnato da tre parole chiave: armonizzazione, prova documentale e trasparenza. Per chi produce, importa o commercializza materiali a contatto con alimenti, questo significa investire non solo in test e formulazioni più sicure, ma anche in etichettatura corretta, dossier tecnici robusti e tracciabilità di filiera senza zone grigie.

Muraro Alessandra 29 March 2026


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