
Il 17 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato la revisione del regolamento sull'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) con 560 voti favorevoli, 75 contrari e 25 astensioni.
Tra le misure del pacchetto, che riguarda principalmente il rafforzamento degli agricoltori nella filiera, c'è una disposizione destinata a incidere in modo diretto sulle denominazioni dei prodotti vegetali e della carne coltivata: alcune delle terminologie più usate per identificare i tagli di carne non potranno più comparire sulle etichette di prodotti privi di origine animale.
È importante chiarire subito un punto spesso frainteso: non si tratta di una modifica al Regolamento (UE) n. 1169/2011 (INCO). La nuova norma nasce nell'ambito della Politica Agricola Comune e costituisce una riserva legale di denominazione, non una regola generale sull'etichettatura.
Cosa cambia concretamente
La riforma introduce per la prima volta a livello europeo una definizione legale di "carne": le parti commestibili degli animali.
A partire da questa definizione, viene costruito un elenco di oltre trenta denominazioni riservate esclusivamente ai prodotti di origine animale.
Tra i termini che non potranno più essere usati per prodotti vegetali figurano: carne, manzo, vitello, maiale, pollo, tacchino, anatra, agnello, bistecca (steak), filetto (tenderloin), controfiletto (sirloin), pancetta (bacon), petto, ala, coscia, costata, costoletta, braciola, scamone, ribeye, T-bone, brisket, fegato.
Rimangono invece consentiti termini considerati ormai descrittivi della forma o della modalità di consumo: burger, veggie burger, plant-based burger, nuggets, vegan nuggets, polpette vegetali.
La logica del legislatore è distinguere tra denominazioni che identificano specifici tagli anatomici, meritevoli di tutela, e termini che descrivono un formato di preparazione alimentare.
Anche la carne coltivata è interessata
La riforma riguarda non solo i prodotti vegetali, ma anche i prodotti ottenuti da colture cellulari (carne coltivata).
Sebbene la carne coltivata non sia ancora autorizzata in Europa come Novel Food, il legislatore ha scelto di disciplinarne anticipatamente la denominazione commerciale: nemmeno questi prodotti potranno usare la parola "carne" o i termini riservati.
Perché è stata introdotta questa norma
Il Parlamento europeo e le organizzazioni agricole favorevoli alla riforma indicano obiettivi di tutela del comparto zootecnico, trasparenza nei confronti dei consumatori e prevenzione di fenomeni considerati di concorrenza sleale.
La relatrice Céline Imart (PPE, Francia) ha definito il risultato una tutela del patrimonio agricolo europeo.
Dal lato opposto, la European Vegetarian Union, la No Confusion Coalition e numerose imprese del settore plant-based sostengono che le evidenze disponibili non dimostrino una reale confusione del consumatore davanti a denominazioni come "plant-based steak" quando il prodotto è chiaramente identificato come vegetale. Le stesse organizzazioni segnalano costi economici significativi: secondo stime dell'associazione tedesca BALPro, l'adeguamento per il solo mercato tedesco potrebbe superare i 250 milioni di euro.
Il precedente della Corte di giustizia UE
La riforma interviene anche per superare una situazione giuridica già esaminata dalla Corte di giustizia dell'UE nel 2024.
In quell'occasione, la Corte aveva ritenuto che uno Stato membro non potesse introdurre autonomamente un divieto generalizzato su queste denominazioni, perché il Regolamento (UE) n. 1169/2011 era già idoneo a contrastare pratiche ingannevoli.
Con la revisione dell'OCM il legislatore europeo crea ora una disciplina uniforme valida in tutti gli Stati membri, introducendo una riserva normativa di denominazione analoga a quella già esistente per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
Cosa devono fare gli operatori
La procedura legislativa non è ancora conclusa: occorre ancora l'approvazione del Consiglio dell'UE e la pubblicazione dell'atto definitivo. Tuttavia, i produttori di alimenti vegetali e, in prospettiva, di carne coltivata devono iniziare a valutare le denominazioni commerciali utilizzate in etichetta, nella pubblicità e nella documentazione di vendita. Termini come "bistecca vegetale", "filetto vegano" o "fegato di legumi" rientreranno nel divieto; "veggie burger" o "vegan nuggets" no.
Il cambio di tecnica normativa è il punto più significativo dal punto di vista del diritto alimentare: non si dovrà più dimostrare caso per caso che il consumatore è stato ingannato, alcune denominazioni saranno semplicemente riservate per legge.
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